Scuola di specializzazione
 

Statuto

Art. 1. L'Università di Tor Vergata istituisce la "Scuola di specializzazione in analisi e gestione della comunicazione, di seguito 'Scuola'. La Scuola fa riferimento alla facoltà di Lettere e Filosofia. Alla scuola contribuiscono inoltre le facoltà di Economia, Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia.

Art. 2. La Scuola ha lo scopo di far acquisire mediante una adeguata preparazione teorica e pratica le competenze scientifiche, tecniche e professionali richieste nei settori del giornalismo, della comunicazione multimediale, istituzionale e d'impresa.

Art. 3. La Scuola ha una durata biennale e si articola nei seguenti indirizzi:
a) del giornalismo
b) della comunicazione multimediale
c) della comunicazione istituzionale, economica e d'impresa;
d) della comunicazione socio-sanitaria.

Art. 4. La Scuola rilascia il diploma post-laurea di specializzazione in analisi e gestione della comunicazione, con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 5. La Scuola, anche al fine del riconoscimento di un periodo di frequenza come equivalente al periodo di praticantato richiesto per l'ammissione all'esame di idoneità professionale di iscrizione all'Albo dei giornalisti professionisti, potrà stabilire opportuni accordi con l'Ordine dei giornalisti.

Art. 6. L'accesso alla scuola è regolato da un pubblico concorso per titoli ed esami. Il titolo di studio richiesto è il diploma di laurea. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di un titolo, conseguito presso università italiane e straniere, accettato e ritenuto equivalente al diploma di laurea dalle competenti autorità italiane (Consiglio Scuola e Senato accademico) ai fini della iscrizione della Scuola.

Art. 7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, il numero degli iscritti, determinato per ciascun anno di corso e in totale, viene stabilito annualmente dal Consiglio della Scuola, tenuto conto delle risorse e delle strutture e attrezzature disponibili, nonché degli indirizzi in ordine alle esigenze del mercato del lavoro contenuti negli eventuali protocolli di collaborazione sottoscritti dalla Scuola.

Art. 8. Il Consiglio della Scuola determina con apposito Regolamento in conformità al Regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del Corso di specializzazione e il relativo piano di studi; il Consiglio determina altresì (ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche di tirocinio), le prove di valutazione e l'esame finale con riguardo al sistema dei crediti, il tutorato e tutte le forme di svolgimento degli studi, nonché la selezione degli specializzandi ai fini dell'eventuale praticantato.

Art. 9. I corsi possono avere scadenza annuale o semestrale ed essere organizzati secondo moduli.

Art. 10. Nel determinare il piano degli studi il Consiglio della scuola dovrà comprendere nel proprio ordinamento le aree didattiche specificate nell'Ordinamento curriculare della Scuola di specializzazione in analisi e gestione della comunicazione (art. 4). Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività didattica e verranno reperiti i docenti.

Art. 11. L'attività didattica si articola in corsi insegnamento, moduli didattici, seminari-esercitazioni, tirocinio, praticantato professionale ed altre attività (compresa l'assistenza individualizzata mediante tutorato).

Art. 12. Lo specializzando per essere ammesso alla valutazione di ciascun insegnamento deve averlo frequentato per un monte ore stabilito da ciascun indirizzo, e comunque non inferiore al 60%.

Art. 13. Dopo il primo semestre, tra tutti gli iscritti che abbiano superato le prove di valutazione previste dal Regolamento didattico, viene selezionato un numero di specializzandi par al numero degli eventuali posti di praticantato professionale e a disposizione. Sono ammessi alla selezione i corsisti che abbiano superato il numero di prove indicato dalla scuola. I selezionati hanno l'obbligo della frequenza in tutte le attività previste dall'indirizzo scelto, pena l'esclusione dallo stesso.

Art. 14. Gli organi della scuola sono il Consiglio e il Direttore.

Art. 15. Il Consiglio è composto da tutti i docenti di ruolo titolari dell'attività didattica svolta nella Scuola. Del Consiglio possono altresì far parte i titolari di insegnamento a contratto.

Art. 16. Il Consiglio della Scuola esercita tutte le funzioni previste dalla normativa vigente. Il Consiglio, in particolare, approva il regolamento e l'Ordinamento didattico della scuola.

Art. 17. In prima applicazione il Consiglio è nominato dal Rettore su proposta del Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, sentito il Senato Accademico. Con la medesima procedura il Rettore nomina il Direttore della Scuola.

Art. 18. Il Direttore è un membro del Consiglio e viene rinnovato ogni tre anni, mediante elezione da parte del Consiglio stesso.

Art. 19. Il Direttore conduce e coordina l'organizzazione e la realizzazione di tutte le attività della scuola, definite dal Consiglio. Il Direttore esercita le stesse funzioni del Presidente dei corsi di studio.

Art. 20. Il Consiglio su proposta del Direttore può eleggere un vice direttore, che collabora con lui e, in assenza del Direttore, ne esercita le funzioni.

Art. 21. La Scuola si avvale di docenti di ruolo in servizio all'Università e di docenti a contratto con qualificata esperienza professionale.

Art. 22. La Scuola per i propri fini istitutivi può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, anche con la costituzione di consorzi e la stipulazione di appositi accordi e convenzioni.


 

 

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