Art. 1. L'Università di Tor Vergata istituisce la
"Scuola di specializzazione in analisi e gestione della comunicazione,
di seguito 'Scuola'. La Scuola fa riferimento alla facoltà
di Lettere e Filosofia. Alla scuola contribuiscono inoltre le facoltà
di Economia, Giurisprudenza, Medicina e Chirurgia.
Art. 2. La Scuola ha lo scopo di far acquisire mediante
una adeguata preparazione teorica e pratica le competenze scientifiche,
tecniche e professionali richieste nei settori del giornalismo,
della comunicazione multimediale, istituzionale e d'impresa.
Art. 3. La Scuola ha una durata biennale e si articola
nei seguenti indirizzi:
a) del giornalismo
b) della comunicazione multimediale
c) della comunicazione istituzionale, economica e d'impresa;
d) della comunicazione socio-sanitaria.
Art. 4. La Scuola rilascia il diploma post-laurea di specializzazione
in analisi e gestione della comunicazione, con l'indicazione dell'indirizzo
seguito.
Art. 5. La Scuola, anche al fine del riconoscimento di
un periodo di frequenza come equivalente al periodo di praticantato
richiesto per l'ammissione all'esame di idoneità professionale
di iscrizione all'Albo dei giornalisti professionisti, potrà
stabilire opportuni accordi con l'Ordine dei giornalisti.
Art. 6. L'accesso alla scuola è regolato da un
pubblico concorso per titoli ed esami. Il titolo di studio richiesto
è il diploma di laurea. Sono altresì ammessi al
concorso coloro che siano in possesso di un titolo, conseguito
presso università italiane e straniere, accettato e ritenuto
equivalente al diploma di laurea dalle competenti autorità
italiane (Consiglio Scuola e Senato accademico) ai fini della
iscrizione della Scuola.
Art. 7. Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione
degli accessi, il numero degli iscritti, determinato per ciascun
anno di corso e in totale, viene stabilito annualmente dal Consiglio
della Scuola, tenuto conto delle risorse e delle strutture e attrezzature
disponibili, nonché degli indirizzi in ordine alle esigenze
del mercato del lavoro contenuti negli eventuali protocolli di
collaborazione sottoscritti dalla Scuola.
Art. 8. Il Consiglio della Scuola determina con apposito
Regolamento in conformità al Regolamento didattico di Ateneo
e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione
del Corso di specializzazione e il relativo piano di studi; il
Consiglio determina altresì (ivi comprese le attività
di laboratorio, pratiche di tirocinio), le prove di valutazione
e l'esame finale con riguardo al sistema dei crediti, il tutorato
e tutte le forme di svolgimento degli studi, nonché la
selezione degli specializzandi ai fini dell'eventuale praticantato.
Art. 9. I corsi possono avere scadenza annuale o semestrale
ed essere organizzati secondo moduli.
Art. 10. Nel determinare il piano degli studi il Consiglio
della scuola dovrà comprendere nel proprio ordinamento
le aree didattiche specificate nell'Ordinamento curriculare della
Scuola di specializzazione in analisi e gestione della comunicazione
(art. 4). Per ciascuna area i settori definiscono l'ambito scientifico
e disciplinare nel quale si svilupperà l'attività
didattica e verranno reperiti i docenti.
Art. 11. L'attività didattica si articola in corsi
insegnamento, moduli didattici, seminari-esercitazioni, tirocinio,
praticantato professionale ed altre attività (compresa
l'assistenza individualizzata mediante tutorato).
Art. 12. Lo specializzando per essere ammesso alla valutazione
di ciascun insegnamento deve averlo frequentato per un monte ore
stabilito da ciascun indirizzo, e comunque non inferiore al 60%.
Art. 13. Dopo il primo semestre, tra tutti gli iscritti
che abbiano superato le prove di valutazione previste dal Regolamento
didattico, viene selezionato un numero di specializzandi par al
numero degli eventuali posti di praticantato professionale e a
disposizione. Sono ammessi alla selezione i corsisti che abbiano
superato il numero di prove indicato dalla scuola. I selezionati
hanno l'obbligo della frequenza in tutte le attività previste
dall'indirizzo scelto, pena l'esclusione dallo stesso.
Art. 14. Gli organi della scuola sono il Consiglio e il
Direttore.
Art. 15. Il Consiglio è composto da tutti i docenti
di ruolo titolari dell'attività didattica svolta nella
Scuola. Del Consiglio possono altresì far parte i titolari
di insegnamento a contratto.
Art. 16. Il Consiglio della Scuola esercita tutte le funzioni
previste dalla normativa vigente. Il Consiglio, in particolare,
approva il regolamento e l'Ordinamento didattico della scuola.
Art. 17. In prima applicazione il Consiglio è nominato
dal Rettore su proposta del Preside della Facoltà di Lettere
e Filosofia, sentito il Senato Accademico. Con la medesima procedura
il Rettore nomina il Direttore della Scuola.
Art. 18. Il Direttore è un membro del Consiglio
e viene rinnovato ogni tre anni, mediante elezione da parte del
Consiglio stesso.
Art. 19. Il Direttore conduce e coordina l'organizzazione
e la realizzazione di tutte le attività della scuola, definite
dal Consiglio. Il Direttore esercita le stesse funzioni del Presidente
dei corsi di studio.
Art. 20. Il Consiglio su proposta del Direttore può
eleggere un vice direttore, che collabora con lui e, in assenza
del Direttore, ne esercita le funzioni.
Art. 21. La Scuola si avvale di docenti di ruolo in servizio
all'Università e di docenti a contratto con qualificata
esperienza professionale.
Art. 22. La Scuola per i propri fini istitutivi può
avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati,
anche con la costituzione di consorzi e la stipulazione di appositi
accordi e convenzioni.
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